Gruppi linguistici (convenzionali) vs. madrelingua

Alexander Langer

Lo Statuto di autonomia per il Trentino Alto Adige è costruito sul principio della distribuzione proporzionale delle risorse tra i gruppi linguistici, un principio che presuppone in ogni caso il conteggio nominativo delle persone in relazione ai gruppi linguistici.
Tutto cio’ non impedisce che i “gruppi linguistici” definiti dallo Statuto di autonomia, presentino caratteri di convenzionalità. Infatti, la ricognizione degli appartenenti ai diversi gruppi non è definitiva, ma viene aggiornata ogni dieci anni, indipendentemente dalle dichiarazioni precedenti.
E stato inoltre introdotto il concetto di “aggregazione” per consentire ai plurilingue e la tutte le persone di lingua diversa da quelle ufficialmente codificate, di aderire “convenzionalmente” ad un gruppo linguistico.
Infine, la norma che la SVp ha annunciato di avere allo studio allo scopo di prevedere una dichiarazione ad hoc per le candidature alle elezioni (norma elettorale) marca il carattere “convenzionale” dei gruppi linguistici.

Il convenzionalismo introdotto, paradossalmente cerca di salvare l’idea che l’appartenenza linguistica sia un dato oggettivo piuttosto che una questione personale e soggettiva. E’ comunque orientato a mantenere il sistema della distribuzione proporzionale delle risorse in Alto Adige.

Un passo importante nella direzione opposta - e cioè verso la personalizzazione del concetto di appartenenza linguistica - è stato compiuto negli anni ‘80 da Alexander Langer anche attraverso un ricorso in Consiglio di Stato.

Langer era stato escluso dall’insegnamento in provincia di Bolzano proprio perchè non non aveva dichiarato l’appartenenza linguistica al censimento 1981.
Al tempo per insegnare o per trasferirsi a Bolzano da scuole di altra provincia era richiesta proprio la dichiarazione di appartenenza linguistica resa al censimento, che doveva essere corrispondente alla lingua di insegnamento della scuola prescelta. Langer pero’ si accorse che l’articolo 19 dello Satuto di autonomia, diceva diversamente e precisamente:

“Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.”

Pertanto, argomento’, il concetto di riferimento nella scuola non è il gruppo linguistico, cosi’ come dichiarato al censimento (elemento oggettivo/convenzionale), ma la lingua materna dell’insegnante (elemento personale e soggettivo).

La sentenza a suo favore ha cambiato dagli anni 80 l’intera procedura di assunzione degli insegnanti di Bolzano: oggi essi dichiarano semplicemente con proprio atto notorio la propria “madrelingua”, avendo come metro solamente se stessi e questo indipendentemente dalle loro precedenti decisioni in sede di censimento.
Il passaggio dal concetto di “gruppo linguistico” a quello di “madrelingua”, scovato nelle pieghe dello Statuto di autonomia, è stato un contributo importante nella direzione della personalizzazione della appartenenza linguistica, per Langer avrebbe dovuto essere soprattutto un contributo allo smantellamento di quelle lui chiamava “gabbie etniche”, cioè dell’idea di gruppo linguistico come dato oggettivo (oggi sempre piu’ convenzionalmente assunto come dato oggettivo).

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